Sanzioni Amministrative - L.R. 26/05/2009 n. 12

Condizioni di viaggio

Con riferimento alle disposizioni contenute nella L.R. 12/2009 “gli utenti dei servizi di autotrasporto pubblico, sono tenuti a munirsi di valido e idoneo titolo di viaggio, ad obliterarlo e a conservarlo per la durata del percorso nonché ad esibirlo, su richiesta, al personale addetto al controllo”.

Secondo il DGR 633/2005 art. 6 i titoli di viaggio che necessitano di convalida debbono essere obliterati immediatamente all’inizio della corsa. In caso di mancato o inidoneo funzionamento dell’apparecchiatura di convalida del titolo di viaggio il viaggiatore dovrà darne immediata comunicazione al conducente affinchè questi lo possa convalidare.

I viaggiatori che all’atto dei controlli risultino sprovvisti di un valido ed idoneo titolo di viaggio (biglietto non obliterato o abbonamento scaduto, non accompagnato dalla documentazione richiesta, alterato o contraffatto) sono soggetti a sanzioni amministrative.

Pagamento della sanzione amministrativa

Nell’ipotesi in cui un viaggiatore sia sanzionato per assenza di valido ed idoneo titolo di viaggio o nel caso di possesso di un titolo di viaggio irregolare, è previsto il pagamento in misura minima direttamente nelle mani del personale incaricato o entro 3 giorni dalla consegna o dalla notifica della copia del verbale, riportando obbligatoriamente sulla causale il nome del contravventore o del Responsabile in Solido (in caso di minore o incapace) e il numero del verbale, per un importo pari ad € 54,00 oltre al prezzo della tariffa regionale ordinaria relativa alla percorrenza di riferimento, da effettuarsi mediante:

  • Bollettino C/C Postale 83093633 intestato a Start Plus Scarl
  • Bonifico bancario intestato a Start Plus Scarl – IBAN IT 31 D 03069 69760 1000 0000 0851
  • Sistema Pagamento Online utilizzando il link 
  • Presso le sedi della Start Plus Scarl o presso le rivendite Start Plus di seguito elencate:
  1. Sede di Ascoli Piceno, zona Marino del Tronto snc;
  2. Sede di San Benedetto del Tronto, via Mamiani 26;
  3. “Agenzia Start”, San Benedetto del Tronto c/o parcheggio Stazione FS;
  4. “Project & Service”, San Benedetto del Tronto c/o parcheggio Stazione FS;
  5. “Bar Sport”, Castel di Lama – via Salaria 124;
  6. “Amadio Viaggi”, Pedaso – via Carducci 11;
  7. “Biglietteria del Centro”, Ascoli Piceno c/o Centro Commerciale Al Battente.

 

Nel caso in cui il titolare di regolare abbonamento nominativo venga sanzionato in quanto momentaneamente sprovvisto di detto titolo al momento del controllo, potrà recarsi, entro 3 giorni dalla consegna o dalla notificazione della copia del verbale, presso le sedi e le rivendite sopra elencate presentando il proprio abbonamento e la tessera di riconoscimento, pagando una somma a titolo di sanzione pari al doppio della tariffa regionale ordinaria relativa alla percorrenza di riferimento.

Nel caso di mancato rispetto dei termini di cui sopra, la sanzione potrà essere estinta, entro 60 giorni dalla consegna o dalla notificazione della violazione, mediante il pagamento in misura ridotta (L.R. n. 33/1998 art. 9) per un importo pari ad € 90,00, in aggiunta al prezzo delle eventuali spese di notifica.

Si precisa che per i verbali elevati nei confronti dei minori o incapaci i termini di cui sopra elencati decorrono dalla notifica del verbale a coloro che ne esercitano la potestà.

Ricorso (scritti difensivi)

Con riferimento alle disposizioni contenute nella L.R. 33/1998 art. 10, entro 30 giorni dalla contestazione o dalla notificazione della copia del verbale, purché non si effettui il pagamento della sanzione, l’autore della violazione se maggiorenne o l’esercente la potestà in caso di violazione commessa dal minore o incapace, può far pervenire propri scritti difensivi in carta semplice, spedendoli mediante lettera raccomandata A/R, oppure via PEC all’indirizzo startplus@pec.marche.it o direttamente consegnandoli all’Ufficio Protocollo presso la sede della Start Plus Scarl (Zona Marino del Tronto snc – 63100 Ascoli Piceno).

Nel caso in cui il ricorso non venga accolto e decorsi i termini previsti per il pagamento della sanzione in misura ridotta, sarà emessa ordinanza-ingiunzione motivata di pagamento.

La sanzione irrogata mediante ordinanza-ingiunzione può essere rateizzata, su richiesta dell’interessato che si trova in condizioni economiche disagiate, con le modalità previste dalla Legge n. 689/1981 art. 26.

Reiterazione

Con riferimento all’art. 4 della L.R. 12/2009, qualora venga commessa la stessa violazione per due volte in un anno solare si applica la sanzione amministrativa calcolata nel massimo pari ad € 270,00.